I residui risultanti al 1 luglio 1963 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per lo esercizio 1963-64, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi, sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Testo vigente dal 14 settembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-08-21;1197~art31 · fonte su Normattiva