Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, il Ministro del tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo vigente dal 12 luglio 1961
