Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
