In relazione alle esigenze dei servizi della nuova Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso, istituita presso il Ministero del tesoro con l'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1963-64.
Testo vigente dal 14 settembre 1963
