Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 3 della, legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Testo vigente dal 14 settembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-08-21;1197~art27 · fonte su Normattiva