Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 40 miliardi.

Testo vigente dal 14 settembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-08-21;1197~art8 · fonte su Normattiva