E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1963-64 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello stato a favore dei Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado, di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Testo vigente dal 14 settembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-08-21;1197~art7 · fonte su Normattiva