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Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Testo in vigore dal 26 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1011~art1 · fonte del testo