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Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli altari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Testo in vigore dal 22 giugno 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;873~art1 · fonte del testo