Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1937 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli altari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Testo in vigore dal 22 giugno 1937 al 16 dicembre 2009
