Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1937 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo disposizione di cui all'articolo 8 del Regio decreto - legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella, legge 3 aprile 1933, n. 319, sono - per l'esercizio finanziario 1937-38 - quelli descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

[3]Data a Roma, addi' 7 giugno 1937 - Anno XV.

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - DI REVEL

[6]Visto, IL Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 22 giugno 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-07;873~art2 · fonte del testo