Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1949-50, le seguenti spese:

  • 1)lire 101.000.000 quale quota dovuta dall'Italia, all'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.)
  • 2)lire 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla, nostra, partecipazione all'Organizzazione stessa;
  • 3)lire 30.000.000 per riparazioni straordinarie, dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero;
  • 4)lire 15.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso scuole e per lavori di completamento ed adattamento a stabili demaniali;
  • 5)lire 30.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero;
  • 6)lire 19.000.000 per la, Delegazione italiana per la cooperazione economica europea, in Roma.

Testo vigente dal 31 ottobre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-10-31;777~art3 · fonte del testo