Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il limite d'impegno nell'esercizio 1909-10 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540 e all'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, e' fissato in lire 500 mila.
Testo in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
