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L'amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, a termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' dello stato di previsione allegato in appendice alla presente legge.
Testo in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
