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Agli effetti dell'art. 10 della leggo 9 luglio 1908, n. 418, concernente provvedimenti per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1909-10 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la constatata loro inabilita', e' stabilito nella somma di lire 550,000.

Testo in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-07-19;507~art5 · fonte del testo

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