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Il Governo del Re e' autorizzato ad assumere impegni per opere idrauliche straordinarie di seconda categoria per l'ammontare di non oltre 10 milioni in aggiunta alla spesa autorizzata colle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 e 29 dicembre 1907, n. 810, sul conto degli esercizi successivi a quello 1909-910, e che saranno inclusi in apposita legge di autorizzazione per nuove opere.
Testo in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
