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Le quote disponibili sulle somme autorizzate:
- a)per sussidi ad opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e pel ripristino delle opere stesse danneggiate dalle alluvioni e dalle piene (leggi 30 giugno 1904, n. 293, art. 1, lettera h; 6 giugno 1907, n. 300, art. 1, lett. f e 29 dicembre 1907, n. 810, art. 1, lettera e).
- b)per sussidi alle Provincie ed ai Comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (leggi 30 giugno 1904, n. 293, art. 1, lettera g e 29 dicembre 1907, n. 810, art. 1, lettera f);
- c)per sussidi alle Provincie, Comuni e Consorzi pel ripristino delle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni e piene (leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, numero 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313 e 29 dicembre 1907, n. 810, art. 1, lettera g) sono riunite in un fondo unico dal quale saranno prelevate annualmente le assegnazioni occorrenti per ciascuno dei predetti titoli.
Testo in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
