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[1]Il contributo annuo di cui all'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, e', per l'esercizio finanziario 1932-33, stabilito in L. 130.000.000.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 21 marzo 1932 - Anno X

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Mosconi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 18 aprile 1932 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1932-03-24;316~art5 · fonte del testo