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[1]E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, allegato allo stato di previsione predetto.

[2]Gli eventuali prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal Fondo di riserva per opere straordinarie, nonche' la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

[3]Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al consuntivo dell'Azienda stessa.

Testo in vigore dal 9 maggio 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1936-04-20;756~art6 · fonte del testo