Per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti e delle forniture di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1948-49 le seguenti spese:
- a)L. 2.000.000.000 per le opere di manutenzione ordinaria;
- b)L. 20.000.000.000 per le opere di carattere straordinario.
Testo vigente dal 31 ottobre 1948
