Per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti e delle forniture di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1948-49 le seguenti spese:

  • a)L. 2.000.000.000 per le opere di manutenzione ordinaria;
  • b)L. 20.000.000.000 per le opere di carattere straordinario.

Testo vigente dal 31 ottobre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-10-30;1265~art10 · fonte del testo