Sono altresi' autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari 1948-49 e successivi, indicati pure nelle singole leggi speciali, le seguenti altre spese in relazione agli oneri derivanti dall'esecuzione di opere a pagamento differito:

  • 1)L. 1.950.000 per le annualita' occorrenti per la concessione di sovvenzioni per la linea navigabile Milano-Cremona-Po a norma della legge 24 agosto 1941, n. 1044;
  • 2)L. 119.025.000 per le annualita' occorrenti:
  • a)per le sovvenzioni per opere idrauliche in base al regio decreto-legge 28 febbraio 1937, n. 248, L. 25.000;
  • b)per i contributi per l'edilizia scolastica, L. 5.000.000;
  • c)per i contributi per gli acquedotti e per le opere igieniche, L. 12.000.000;
  • d)per la concessione di contributi statali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, L. 102.000.000.

Testo vigente dal 31 ottobre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-10-30;1265~art9 · fonte del testo