[1]A favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49, la spesa di L. 2.000.000.000 quale contributo, a carico dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del decreto legislativo 27 febbraio 1948, n. 160.

[2]La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 30 ottobre 1948

[4]EINAUDI

[5]DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Testo vigente dal 31 ottobre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-10-30;1265~art12 · fonte del testo