E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1949-50 la spesa, di lire 500.000.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche ivi compresa la legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 e il decreto legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, riguardante la maggiorazione dei sussidi in dipendenza, dei terremoti verificatisi dal 1908 al 1936.

Testo vigente dal 31 ottobre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-10-31;785~art4 · fonte del testo