Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1950-1951 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

  • 1)sovvenzioni per opere idrauliche ai sensi del regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 248, lire 25.000;
  • 2)sovvenzioni per linee e impianti elettrici previste nel testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e con le norme stabilite nelle relative leggi speciali, lire 196.670.313;
  • 3)contributi a favore di Enti locali per l'edilizia scolastica ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 30.000.000;
  • 4)contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 70.000.000;
  • 5)contributi per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, lire 51.000.000.

Testo vigente dal 14 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-15;576~art6 · fonte del testo