Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1955-1956 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:
- 1)sovvenzioni dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 100.000.000;
- 2)concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nonche' della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 640.000.000 di cui:
- a)per opere stradali ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 589 e dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1953 n. 184, lire 80.000.000, destinate per lire 40.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
- b)per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 589, lire 15.000.000;
- c)per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 20.000.000, destinate per lire 10.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
- d)per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, lire 500.000.000, destinate per lire 250.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
- e)per la costruzione e l'ampliamento di uffici per sedi municipali ai sensi dell'art. 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 25.000.000;
- 3)contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 10.000.000.
Testo vigente dal 31 ottobre 1955
