Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella misura del 4 per cento nella spesa necessaria per la costruzione degli edifici per le sedi municipali nei Comuni che ne siano sprovvisti. ((Per l'ampliamento e conseguenti sistemazioni di sedi municipali gia' esistenti, tale contributo sara' concesso nella misura del 3 per cento)).

Testo vigente dal 2 settembre 1954

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Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1953 al 2 settembre 1954. 3 parole aggiunte.

… degli edifici per le sedi municipali nei Comuni che ne siano sprovvisti. Per l'ampliamento aggiunto: e conseguenti sistemazioni di sedi municipali gia' esistentiaggiunto: , tale contributo sara' concesso nella misura del 3 per cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-15;184~art6 · fonte del testo