Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10 e 15 luglio 1954, n. 543, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti. Parimenti, in relazione all'attuazione del decentramento dei servizi di cui al decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni compensative al bilancio.

Testo vigente dal 31 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-27;769~art8 · fonte del testo