Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti. Parimenti, in relazione alla legge 18 marzo 1958, n. 240, che trasforma il Magistrato per il Po in organo dell'Amministrazione attiva, il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, connesse con l'attuazione della detta legge.

Testo vigente dal 31 ottobre 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-10-31;968~art9 · fonte del testo