Per l'esercizio finanziario 1958-59 e' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento e la nuova esecuzione di opere di pubblica utilita' in applicazione dell'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949.
Testo vigente dal 31 ottobre 1958
