Per l'esercizio finanziario 1959-60 e' autorizzata la spesa di lire 500.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Testo vigente dal 31 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;540~art7 · fonte del testo