E' data facolta' al Ministero del tesoro di apportare con propri decreti, allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero del lavoro dello previdenza sociale per l'esercizio 1963-64, le variazioni che si rendessero necessarie in relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.
Testo vigente dal 31 ottobre 1963
