Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1252 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1966. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 24 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-06-08;426~art2 · fonte su Normattiva