[1]Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 33 dello stato di previsione annesso alla presente legge, il Ministro per l'industria e per il commercio e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall'art. 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.
[2]La presente legge, munita del sigillo dello Stati, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 luglio 1959
[4]GRONCHI
[5]SEGNI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Testo vigente dal 31 luglio 1959
