[1]Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 33 dello stato di previsione annesso alla presente legge, il Ministro per l'industria e per il commercio e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall'art. 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

[2]La presente legge, munita del sigillo dello Stati, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 30 luglio 1959

[4]GRONCHI

[5]SEGNI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo vigente dal 31 luglio 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;541~art2 · fonte del testo