Le erogazioni di cui al precedente articolo potranno essere effettuate a favore di enti ed organismi per l'assistenza tecnica ed economica dell'artigianato. Le erogazioni stesse potranno essere effettuate anche a favore di imprese artigiane, per concorso alle spese da esse sostenute per il raggiungimento delle finalita' in detto articolo indicate, purche' ne derivi una utilita' di carattere generale per il relativo settore produttivo. Sono considerate artigiane, ai fini della presente legge, le imprese come tali qualificate con la procedura prevista dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, numero 1586, ed anche se organizzate in forma cooperativa.

Testo vigente dal 2 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-30;358~art2 · fonte del testo