Art. 7
Il contributo straordinario a favore dell'Amministrazione autonoma, della Valle d'Aosta, in luogo del non ancora avvenuto riparto delle entrate erariali fra, lo Stato e la Valle, previsto dall'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' stabilito, per l'anno 1949, in lire 585.000.000.
Testo vigente dal 31 ottobre 1949
