Per l'anno 1989 le entrate spettanti alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali sono fissate in misura complessivamente pari a quelle attribuite per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento. Per l'anno 1989 la regione Valle d'Aosta e' esclusa dal riparto del fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - al netto della quota spettante, ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, a valere sulla annualita' 1989 di lire 30 miliardi a titolo di limite di impegno per il completamento degli ospedali civili e psichiatrici - ed al riparto dei fondi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura destinati al finanziamento dei programmi di cui al comma 4 del medesimo articolo 3, nonche' del riparto del fondo sanitario nazionale di conto capitale e del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali. Le quote non attribuite alla regione Valle d'Aosta costituiscono economie di bilancio. In applicazione di quanto sopra stabilito, la somma di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, e' versata dalla regione Valle d'Aosta in apposito capitolo dell'entrata statale per essere riassegnata al capitolo 1660 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989. Per l'anno 1989 l'ammontare della quota variabile spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e' decurtato dell'importo corrispondente alla eventuale differenza tra l'ammontare delle quote fisse di tributi erariali dei cui gettiti e' prevista la devoluzione alle province stesse e alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1989 e l'ammontare delle quote dei tributi medesimi spettanti per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento. Per l'anno 1989 il contributo di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana e' stabilito in misura pari a quello definito per l'anno 1988. Per l'anno 1989, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, sono corrisposte dal Ministero del tesoro in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.
Testo vigente dal 10 febbraio 1989
