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E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Testo in vigore dal 8 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-14;1136~art1 · fonte del testo