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Per l'esercizio finanziario 1952-53 la somma di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi degli Enti aeronautici, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli enti medesimi, e' fissata in lire 500.000.000.
Testo in vigore dal 8 settembre 1952 al 16 dicembre 2010
