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Per l'esercizio finanziario 1952-53 il numero massimo di militari specializzati in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato, rispettivamente, in 69.000, 22.500, 22.000.

Testo in vigore dal 8 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-08-14;1136~art5 · fonte del testo