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Per l'esercizio finanziario 1952-53 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'aumento della indennita' di specializzazione di cui all'art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito in 1000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 1700 per l'Amministrazione della Marina militare e in 1500 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Testo in vigore dal 8 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-14;1136~art6 · fonte del testo