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La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle annesse tabelle (appendice n. 1).

Testo in vigore dal 8 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-14;1136~art7 · fonte del testo