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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i servizi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri, il fondo iscritto al capitolo n. 296 destinato al potenziamento della difesa per l'esercizio finanziario 1952-53.

Testo in vigore dal 8 settembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-08-14;1136~art8 · fonte del testo