[1]Per l'esercizio finanziario 1961-62 le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638 e dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti Militari e degli Enti Aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi egli Enti a terra della Marina militare, sono fissate come segue:
[2]Esercito.................... L. 2.500.000.000 Marina..................... L. 2.500.000.000 Aeronautica................... L. 1.000.000.000 Arma dei carabinieri.............. L. 1.500.000.000
Testo vigente dal 13 settembre 1961
