[1]Per l'esercizio finanziario 1963-64 le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638 e dell'art 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti Militari e degli Enti Aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate come segue:

[2]Esercito.................... L. 3.500.000.000 Marina..................... L. 3.000.000 000 Aeronautica................... L. 1.500.000.000 Arma dei carabinieri.............. L. 2.000.000.000

Testo vigente dal 31 ottobre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1430~art14 · fonte su Normattiva