[1]Per l'esercizio finanziario 1960-61 le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638 e dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti Militari e degli Enti Aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate, dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate come segue:

[2]Esercito...................... L. 2.500.000.000 Marina....................... L. 2.500.000.000 Aeronautica..................... L. 1.000.000.000 Arma dei carabinieri................ L. 1.000.000.000

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-26;1203~art11 · fonte su Normattiva