La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1930, n. 807, sono stabilite in conformita' delle annesse tabelle. (Elenco n. 3).

Testo vigente dal 31 ottobre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1430~art11 · fonte su Normattiva