[1]Per l'esercizio finanziario 1963-64 il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e' stabilito come appresso:

[2]sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti...... N. 30 guardiamarina....................... N. 80

Testo vigente dal 31 ottobre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1430~art10 · fonte su Normattiva