[1]Per l'esercizio finanziario 1963-64 il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e' stabilito come appresso:
[2]sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti...... N. 30 guardiamarina....................... N. 80
Testo vigente dal 31 ottobre 1963
