Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 258, 259, 260, 261, 263 e 264, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64, della somma di complessive lire 86 miliardi 54 milioni autorizzata con l'articolo 3, sesto comma, della presente legge.

Testo vigente dal 31 ottobre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1430~art13 · fonte su Normattiva