Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 258, 259, 260, 261, 263 e 264, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64, della somma di complessive lire 86 miliardi 54 milioni autorizzata con l'articolo 3, sesto comma, della presente legge.
Testo vigente dal 31 ottobre 1963
