L'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e' estesa alle disponibilita' risultanti da economie realizzate sui capitoli nn. 196, 197, 203 e 209 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63. Il Ministero per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione di dette disponibilita' per lire 500 milioni sul capitolo n. 231, per lire 500 milioni sul capitolo n. 219 e per la somma residua sul capitolo n. 232 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64.

Testo vigente dal 31 ottobre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1430~art15 · fonte su Normattiva