Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 270, 271, 273 e 274 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61, della somma di complessive lire 57.735.000.000 autorizzata con l'art. 3, settimo comma, della presente legge.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-26;1203~art10 · fonte su Normattiva