Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 270, 271, 273 e 274 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61, della somma di complessive lire 57.735.000.000 autorizzata con l'art. 3, settimo comma, della presente legge.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
