[1]Per l'esercizio finanziario 1962 63 la somma di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere al le momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata in lire 20.000.000.

[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

[3]Data a Roma, addi' 31 ottobre 1962

[4]SEGNI

[5]FANFANI - TREMELLONI LA MALFA Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo vigente dal 31 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-28;1514~art3 · fonte del testo